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Conto energia è il nome comune assunto dal programma europeo di incentivazione in conto esercizio della produzione di elettricità da fonte solare mediante impianti fotovoltaici permanentemente connessi alla rete elettrica.

Storia
Il Conto energia arriva in Italia attraverso la Direttiva comunitaria per le fonti rinnovabili (Direttiva 2001/77/CE), che viene recepita con l'approvazione da parte del Parlamento italiano del Decreto legislativo 387 del 2003. L'avvio del conto energia passa per altre due tappe, in particolare l'approvazione del Decreto attuativo n. 181 del 5 agosto 2005 (che fissa i tempi e i termini di attuazione) e la Delibera 188 del 14 settembre 2005 (che invece stabilisce i modi di erogazione degli incentivi).
Dal 19 settembre 2005 è possibile presentare la domanda al GRTN (Gestore del sistema elettrico) per accedere al Conto energia. Nel frattempo GRTN è diventato GSE (Gestore servizi elettrici) a seguito del passaggio a Terna Spa del ramo d'azienda dedicato alla gestione della rete elettrica.
La copertura finanziaria necessaria all'erogazione di questi importi è garantita da un prelievo tariffario obbligatorio (cod. A3) a sostegno delle fonti rinnovabili di energia, presente dal 1991 in tutte le bollette dell'energia elettrica di tutti gli operatori elettrici italiani. Va comunque segnalato che con la componente A3 sono finanziati anche gli impianti CIP6, tra cui sono presenti non solo quelli alimentati da fonti rinnovabili ma anche quelli alimentati da fonti "assimilate" (cogenerazione, fumi di scarico, scarti di lavorazione e/o di processi industriali, fonti fossili prodotte da giacimenti minori isolati, inceneritori...): ciò ha di fatto impedito e ritardato lo sviluppo del fotovoltaico poiché la componente A3, per i motivi appena citati, è risultata abbastanza onerosa nel finanziamento di queste ultime (nel nostro paese privilegiate rispetto al fotovoltaico). Da gennaio 2007 non possono più essere finanziate nuovi impianti a fonti "assimilate", ma solo quelli già autorizzati.

Condizioni
A differenza del passato, in cui l'incentivazione all'utilizzo delle fonti rinnovabili avveniva mediante assegnazioni di somme a fondo perduto, grazie alle quali il privato poteva limitare il capitale investito, il meccanismo del conto energia è assimilabile ad un finanziamento in conto esercizio, in quanto non prevede alcuna facilitazione particolare da parte dello Stato per la messa in servizio dell'impianto.
Il principio che regge il meccanismo del Conto energia consiste nell'incentivazione della produzione elettrica, e non dell'investimento necessario per ottenerla. Il privato proprietario
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dell'impianto fotovoltaico percepisce somme in modo continuativo, con cadenza tipicamente mensile, per i primi 20 anni di vita dell'impianto. Condizione indispensabile all'ottenimento delle tariffe incentivanti è che l'impianto sia connesso alla rete (grid connected). La dimensione nominale dell'impianto fotovoltaico deve essere superiore a 1 kWp. Non sono incentivati dal Conto energia quegli impianti fotovoltaici destinati ad utenze isolate e non raggiunte dalla rete elettrica.

Tra i componenti dell'impianto, i moduli fotovoltaici devono obbligatoriamente rispettare la normativa IEC 61215 e possibilmente, per la sicurezza elettrica e di chi acquista, essere certificati per l'utilizzo come componente in Classe II (componente con doppio isolamento) definito dalle norme. Il sistema di conversione, deve essere conforme alla norma italiana CEI 11-20 e, per quanto concerne alcuni aspetti tecnici, alle specifiche tecniche del gestore locale della rete (esempio per ENEL la specifica tecnica DK5940 Ed. Feb 2006, per AEM ne esiste una simile, etc), in quanto pur circolando l'euro in Europa un gruppo di conversione realizzato per il mercato Italiano (con marchio CE) non può essere atto all'utilizzo in Francia, Germania, Olanda, etc e viceversa (fra l'altro il comitato tecnico italiano CEI numero 11 è stato quello che ha rifiutato l'adozione in Europa della norma internazionale che avrebbe "leggermente" standardizzato questi dispositivi in Europa e che avrebbe consentito di comprare un inverter in Germania e installarlo in Italia per esempio). In tutta Europa quindi ogni paese in questo tema ha una sua norma.
Il tetto massimo annuo finanziabile, con l'ultimo decreto ministeriale di febbraio 2006, è stato fissato in 85 MWp, divisi in 60 MWp di impianti inferiori a 50 kWp e 25 MWp di impianti superiori. Raggiunti questi tetti la categoria viene dichiarata negativa dal GSE, che procederà a rigettare le eventuali ulteriori domande pervenute, obbligando gli intestatari al reinvio delle stesse nell'anno successivo.
Dal lato economico i soggetti pubblici interessati da questa campagna sono GSE Spa e il gestore di rete che prende in carico l'energia. Con l'entrata in vigore del nuovo Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr. 38 del 15 febbraio 2006, si è istituita una profonda spaccatura tra impianti casalinghi (intestati a persone fisiche) e mini-centrali (intestate a soggetti con personalità giuridica).

Ecco in sintesi le differenze:

Persone fisiche
I privati possono essere intestatari di impianti da 1 a 20 kWp, installati su suolo o tetto di proprietà, esclusivamente nel caso di concomitanza del punto di consegna con il punto di prelievo, ovvero solo nel caso di applicazione di scambio sul posto a livello fisico.
Il beneficiario percepirà 0,445 €/kWh da parte del GSE limitatamente a quanto reso disponibile alle proprie utenze, ovvero soltanto la parte di produzione autoconsumata viene incentivata. Il meccanismo di scambio sul posto consente di operare un saldo annuo tra l’energia elettrica immessa in rete dall’impianto medesimo e l’energia elettrica prelevata dalla rete:sulla base di tale saldo avviene il calcolo e l'erogazione dell'incentivo. L’energia elettrica immessa in rete e non consumata nell’anno di riferimento costituisce un credito, in termini di energia, che può essere utilizzato nel corso dei tre anni successivi a quello in cui matura. Al termine dei tre anni, l’eventuale credito residuo viene annullato e non è più incentivabile.
Potrà usufruire dell'incentivo su tutta l'energia prodotta se rinuncia al servizio di scambio sul posto. L'eventuale eccesso di produzione non autoconsumato (in questo caso però l'eccesso è quello istantaneo e non quello calcolato a fine anno!) può essere rivenduto ad un gestore (ENEL o società analoga), alle tariffe fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) riportate più avanti. In tal caso però è necessario possedere partita IVA.
La durata dell'incentivo è pari a 20 anni. La tariffa iniziale, per chi viene ammesso agli incentivi a partire dal 2007, viene determinata a partire dal valore dell'anno precedente con una riduzione del 5% annuo corretta dall'adeguamento ISTAT. Determinata la tariffa iniziale, essa è mantenuta fissa per i 20 anni di incentivazione.
A questo meccanismo si aggiungono le possibilità offerte dallo scambio sul posto, cioè la possibilità di autoconsumare senza alcuna spesa la propria produzione energetica, portandola in decurtazione dalle proprie bollette della corrente elettrica. In questo modo oltre all'incentivazione si guadagna non il prezzo di mercato all'ingrosso ma il prezzo al dettaglio, sensibilmente superiore. Anche qui l'eventuale surplus di produzione rispetto ai consumi viene portato a credito, costituendo una specie di bonus energetico spendibile entro 36 mesi.
È previsto un incremento della tariffa del 10% nel caso di integrazione architettonica, ma in questo caso viene perso l'adeguamento ISTAT fino al 2012.
La liquidazione delle spettanze avviene su base mensile, eventualmente rimandata al mese successivo qualora il credito risultante fosse inferiore a 250,00 €.

Persone giuridiche
I soggetti titolari di Partita IVA possono beneficiare di un'incentivazione sull'intera produzione fotovoltaica, e non solo sulla parte autoconsumata.

Questi soggetti possono ottenere queste tariffe:
0,445 €/kWh per gli impianti da 1 a 20 kWp che optano per lo scambio sul posto;
0,46 €/kWh per gli impianti da 1 a 50 kWp che optano per l'intera cessione in rete;
0,49 €/kWh da sottoporre a ribasso d'asta per gli impianti da 50 kWp a 1 MWp (1000 kWp).
Nel caso di cessione in rete, l'eventuale eccesso di produzione non viene portato a credito, ma istantaneamente rivenduto ad un gestore (ENEL o società analoga), alle tariffe fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) di:

0,095 €/kWh per impianti dalla produzione annua inferiore a 500 MWh;
0,08 €/kWh per impianti dalla produzione annua compresa tra 500 MWh e 1 GWh (1000 MWh);
0,07 €/kWh per impianti dalla produzione annua maggiore di 1 GWh.

IL NUOVO CONTO ENERGIA 2009
SOGGETTI AMMESSI  PERSONE FISICHE
PERSONE GIURIDICHE, SOGGETTI PUBBLICI, CONDOMINI

POTENZA NOMINALE  > 1 kW (valore minimo) - nessun valore massimo
REQUISITI TECNICI  MODULI CEI EN 61215 & 61646, NORME TECNICHE ALLEGATO 1
TARIFFA INCENTIVANTE  DA VEDERE NELLA TABELLA SPECIFICA
CESSIONE ENERGIA  AEEG 28/06 PER SCAMBIO SUL POSTO / AEEG 34/05 PER VENDITA ENERGIA
DURATA INCENTIVAZIONE  20 ANNI
DEGRESSIONE TARIFFA  2% DAL 2009
POTENZA MASSIMA INCENTIVABILE  1.200 MW
POTENZA MASSIMA INSTALLABILE  3.000 MW AL 2016
PROCEDURA ACCESSO TARIFFE  1) RICHIESTA CONNESSIONE RETE A GESTORE LOCALE
                                                     2) REALIZZAZIONE IMPIANTO
                                                     3) RICHIESTA TARIFFA INCENTIVANTE A GSE
                                                     4) STIPULA CONVENZIONE CON GSE
NON CUMULABILITA' TARIFFE     1) CON CONTRIBUTI CONTO CAPITALE > 20%
                                                     2) CON CERTIFICATI VERDI
                                                     3) IN PRESENZA DI DETRAZIONE FISCALE
Questa operazione di vendita avviene in regime IVA.
Anche in questo caso, la durata dell'incentivo è pari a 20 anni. La tariffa iniziale, per chi viene ammesso agli incentivi a partire dal 2007, viene determinata a partire dal valore dell'anno precedente con una riduzione del 5% annuo corretta dall'adeguamento ISTAT. Determinata la tariffa iniziale, essa è mantenuta fissa per i 20 anni di incentivazione.
Si noti che per gli impianti superiori a 50 kWp, il nuovo Decreto ha sostituito l'obbligo di presentare fideiussione di 1500 €/kWp al momento della domanda con l'obbligo di presentare un'autocertificazione di impegno a costituirne una di 1000 €/kWp solo in caso di ottenimento della tariffa incentivante.
Se il soggetto responsabile dell’impianto è un'Amministrazione dello Stato, una Regione, una Provincia autonoma oppure un Ente Locale è esentato dal suindicato obbligo di prestare cauzione.
Una ulteriore facoltà concessa alle persone giuridiche è la possibilità di impiego di moduli secondo la norma CEI EN 61646 (82-12): "Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri."
Con il conto energia il tempo di ammortamento di un impianto fotovoltaico è di circa 11 anni (per il Nord Italia), per cui solo dal 12° anno in poi l'impianto diventa in qualche modo redditizio. Nelle valutazioni economiche è inoltre necessario considerare anche la vita utile dei pannelli (tipicamente 20 anni), e soprattutto il rendimento, che non è costante per tutta la vita del pannello, ma cala gradualmente con il passare del tempo.

Iter burocratico
Al GSE vanno inviate le richieste di accesso alle tariffe, complete di tutti gli allegati del caso (tra cui un progetto preliminare), come richiesto dalla normativa, nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre. Il GSE si fa carico di analizzarle entro il primo mese del trimestre successivo e assegnare in ordine cronologico le tariffe incentivanti.
Nel caso di impianti di dimensioni maggiori di 50 kWp l'ordine cronologico viene sostituito dall'ordine dettato dal ribasso d'asta proposto dal beneficiario degli incentivi (ovvero dal futuro proprietario dell'impianto), previa apertura pubblica delle buste sigillate contenenti i ribassi d'asta proposti.
Entro 60 giorni dal termine del trimestre, il GSE analizza tutte le domande pervenute e comunica gli esiti agli interessati mediante raccomandata entro i successivi 30 giorni. In genere al termine dei primi 60 giorni viene pubblicata una graduatoria anonima sul sito del GSE che anticipa agli interessati l'esito della domanda. In graduatoria vengono indicati soltanto nominale impianto e comune di ubicazione, presumibilmente per evitare ai beneficiari contatti commerciali indesiderati, come già lamentato ai tempi dei bandi regionali della campagna 10.000 tetti fotovoltaici. Va segnalato per dovere di cronaca, che una non quantificata fuga di notizie sembra essere effettivamente in atto, stando alle dichiarazioni di numerosi soggetti beneficiari contattati commercialmente da grandi compagnie energetiche "informate" della loro domanda in Conto Energia. Al momento di scrivere, tuttavia, nessuno si è prodotto in una formale denuncia in tal senso, dando a questi accadimenti un ragionevole margine di dubbio.
Dalla data di ricevimento della comunicazione positiva, il beneficiario ha 6 mesi di tempo per dare inizio formalmente ai lavori, e 12 mesi di tempo per concluderli. Queste tempistiche vengono raddoppiate nel caso di impianti dal nominale maggiore di 50 kWp. In questa fase non è prevista alcuna sanzione per la rinuncia alla realizzazione dell'impianto anche in caso di risposta positiva, previa comunicazione ufficiale al GRTN.
Il nuovo decreto ha eliminato la necessità di presentare il progetto definitivo al GSE e al gestore della sua rete (ENEL o società analoga) entro 60 giorni dalla risposta, rimandando di fatto questa pratica al cosiddetto As built finale, nel caso di piccoli impianti in cui è sufficiente una Denuncia di inizio attività, per la quale un progetto definitivo non è indispensabile.
Il gestore di rete ha 30 giorni di tempo dal ricevimento del progetto preliminare per comunicare il punto di consegna, ovvero in che punto la rete verrà predisposta a prendere in carico quanto prodotto dall'impianto. Tutte le spese per il raggiungimento del punto di consegna designato dal gestore saranno a carico del beneficiario.
Alla chiusura del cantiere viene rilasciato un regolare certificato di collaudo impianto, che va inviato al gestore di rete per ottenere la connessione. Il gestore della rete ha 30 giorni di tempo dal ricevimento del certificato di collaudo per allacciare fisicamente l'impianto e autorizzare l'entrata in esercizio dell'impianto. Entro 6 mesi di tempo dalla data del collaudo l'impianto deve entrare in esercizio regolare, con opportuna comunicazione sia alla società che gestisce la rete (ENEL o analoga) che al GSE, che assegnerà al beneficiario il relativo codice POD.

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