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CRITERI SISTEMA INCENTIVAZIONE IN CONTO ENERGIA
1. Soggetti che possono beneficiare dell'incentivazione
Possono beneficiare dell’incentivazione le persone fisiche e giuridiche, i soggetti pubblici e i condomini di unità abitative e/o di uffici.

I soggetti che realizzano impianti di potenza superiore a 20 kWp e quelli che pur realizzando impianti di potenza inferiore a 20 kWp decidono di voler applicare la tariffa incentivante alla totalità dell’energia elettrica prodotta dall’impianto FV devono soddisfare gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in materia di produzione d’energia elettrica:

• titolari di una partita IVA
• iscrizione al Registro dell’UTF per i produttori d’energia elettrica (solo per impianti di potenza superiore a 20 kWp e prima dell’entrata in esercizio dell’impianto).


2. Requisiti tecnici degli impianti
Possono accedere all’incentivazione gli impianti FV di potenza nominale non inferiore a 1 kWp, entrati in esercizio, a seguito di nuova costruzione, di rifacimento totale o di potenziamento (limitatamente alla produzione aggiuntiva), in data successiva alla Deliberazione dell’AEEG, che dovrà aggiornare i provvedimenti emanati in attuazione dei decreti interministeriali 28/07/05 e 06/02/06.

• Gli impianti FV e i relativi componenti devono essere realizzati nel rispetto delle norme tecniche elencate nell’Allegato
   1 del decreto MSE del 19/02/07.
• Gli impianti FV devono essere realizzati con componenti di nuova costruzione e i moduli FV al silicio cristallino devono
   rispettare le norme CEI EN 61215 e quelli a film sottile le norme CEI EN 61646, e il laboratorio che rilascia la relativa
   qualificazione deve essere accreditato a fronte della norma ISO/IEC 17025.
• Gli impianti FV devono essere collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate.
• Gli impianti FV possono essere installati anche su terreno agricolo.

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3. Entità Incentivazione / Tariffa Incentivante
La tariffa è differenziata sulla base della potenza nominale dell’impianto e della tipologia dell’impianto, come da tabella allegata:

Sono state identificate tre categorie di potenza:
• Potenza Impianto non superiore a 3 kWp
• Potenza Impianto superiore a 3 kWp e non superiore a 20 kWp
• Potenza Impianto superiore a 20 kWp

e quattro categorie di tariffe base:
• Impianti non integrati e su terreno,
• Impianti non integrati e su terreno la cui energia elettrica prodotta viene utilizzata dal soggetto responsabile in misura non    
   inferiore al 70%,
• Impianti parzialmente integrati,
• Impianti integrati

Nella categoria di impianti parzialmente integrati vengono classificati gli impianti retrofit installati su:
a) Tetti piani e terrazze di edifici residenziali ed industriali,
b) Tetti di edifici residenziali ed industriali in modo complanare alla superficie
c) Elementi di arredo urbano, pensiline, pergole, tettoie, etc.

Questi valori sono validi per impianti FV entrati in esercizio negli anni 2007 e 2008.
     Per impianti entrati in esercizio negli anni successivi al 2008 le tariffe incentivanti sono decurtate del 2%/anno.
      La tariffa incentivante per impianti di potenza nominale inferiore a 20 kWp si applica soltanto all’energia prodotta dall’impianto FV corrispondente all’energia che viene autoconsumata, se gli impianti accedono alla disciplina del servizio di scambio
      La tariffa incentivante per impianti di potenza nominale superiore a 20 kWp si applica anche agli impianti di potenza non superiore a 20 kWp che non accedono alla disciplina del servizio di scambio

Riconoscimento Valore Energia
L’energia elettrica prodotta potrà essere autoconsumata (ottenendo quindi un risparmio nella bolletta elettrica) o ceduta al Gestore della Rete locale, che riconoscerà un credito calcolato sulla base delle Deliberazioni dell’AEEG:
• Per Impianti FV con potenza nominale non superiore a 20 kWp sarà applicata
• la disciplina di cui alla Deliberazione 28/06,
• la disciplina di cui alla Deliberazione 34/05 se decidono di soddisfare gli obblighi previsti dalla normativa fiscale in
     materia di produzione d’energia elettrica
• Per Impianti FV con potenza nominale superiore a 20 kWp sarà applicata la Deliberazione 34/05, che differenzia il valore
    dell’energia elettrica in base alla produzione dell’impianto e fissa dei valori minimi per il corrispettivo del kWh:
• produzione annua fino a 500.000 kWh 0,095 €/kWh
• produzione annua da 500.000 a 1.000.000 kWh 0,080 €/kWh
• produzione annua da 1.000.000 kWh a 2.000.000 kWh 0,070 €/kWh.
• Produzione annua superiore a 2.000.000 kWh Prezzo AU
Questo riconoscimento del valore dell’energia è mantenuto anche al termine del periodo d’incentivazione di 20 anni.
Impianti entrati in esecizio entri il 31/12/2010 · Angeschlosse
Durata Incentivazione
      La durata del sistema d’incentivazione è fissata in 20 anni.

Premio per impianti FV abbinati ad uso efficiente dell’energia
      Sono stati previsti una serie di premi aggiuntivi per gli impianti FV di soggetti responsabili che effettuino interventi che permettano miglioramenti della prestazione energetica dell’edificio.

4. Limite Massimo Potenza Cumulativa Incentivabile
La potenza nominale cumulata di tutti gli impianti che possono usufruire della incentivazione è fissata in 1.200 MWp. Gli impianti che entrano in esercizio entro quattordici mesi dalla data nella quale verrà raggiunto il limite di potenza di 1.200 MW continuano ad aver diritto alle tariffe incentivanti.

5. Limite Massimo Potenza Cumulata Installabile
La potenza nominale cumulata installabile entro il 2016 è fissata in 3.000 MWp.

6. Procedure per l’Accesso alle Tariffe Incentivanti
6.1  Prerequisiti per impianti FV di potenza superiore a 20 kWp
Il Soggetto Responsabile, che intende installare un impianto FV di potenza superiore a 20 kWp, o che pur installando un impianto FV di potenza inferiore a 20 kWp non intende usufruire della disciplina del servizio di scambio deve richiedere all’Agenzia delle Entrate l’attribuzione di una partita IVA, qualora non ne sia già in possesso, ed iscriversi, ad impianto completato, nell’apposito registro delle officine elettriche presso l’UTF - Ufficio Tecnico Finanza (solo per impianti superiori a 20 kWp e prima dell’entrata in esercizio dell’impianto).

6.2  Autorizzazione Unica e Dichiarazione Inizio Attività
• Il Soggetto Responsabile che vuole realizzare un impianto FV deve richiedere alla Regione competente l’Autorizzazione Unica per la costruzione dell’impianto seguendo le specifiche procedure della Regione. Il certificato di Destinazione Urbanistica con l’elenco dei vincoli è un documento propedeutico per definire l’iter burocratico dell’Autorizzazione Unica.
• La Regione convocherà una Conferenza di servizi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda d’autorizzazione, e rilascerà l’autorizzazione a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate e che deve essere terminato entro 180 giorni.
• La Conferenza Unificata avrebbe dovuto emanare le linee guida per l’Autorizzazione Unica. In assenza di queste linee guida, alcune regioni hanno già emesso delle proprie direttive.
• Se l’impianto FV è installato in siti esenti da vincoli (ambientali, paesaggistici, etc.), molte regioni non richiedono l’Autorizzazione Unica.
• Successivamente all’Autorizzazione Unica, andrà sottoposta al Comune competente la DIA – Dichiarazione di Inizio Attività

6.3  Richiesta di Punto Connessione
Il Soggetto Responsabile deve inoltrare al Gestore locale della Rete il progetto preliminare dell’impianto e richiedere al medesimo gestore la connessione alla rete, precisando nel caso di impianti di potenza non superiore a 20 kW se intende avvalersi del servizio di scambio sul posto.
Il Gestore locale della Rete comunicherà il punto di consegna secondo le modalità che verranno fissate dall’AEEG.

6.4  Realizzazione dell’Impianto
Il Soggetto Responsabile, una volta ottenuta l’Autorizzazione Unica se richiesta, avuta la comunicazione del Gestore locale della Rete circa il punto di connessione e trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della DIA, da inizio ai lavori di realizzazione dell’impianto.
Una volta ultimato l’impianto, il Soggetto Responsabile trasmette al Gestore della Rete la comunicazione di ultimazione lavori, e richiede il collegamento alle rete.

6.5  Richiesta di Concessione della Tariffa Incentivante
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto strettamente legata alla connessione alla rete, il Soggetto Responsabile invia al GSE la richiesta di concessione della tariffa incentivante, unitamente alla seguente documentazione:

• Documentazione finale di progetto dell’impianto,
• Scheda Tecnica,
• Elenco dei Moduli FV,
• Certificato Collaudo,
• Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà,
• Copia Apertura Officina Elettrica (per impianti con potenza > 20 kW)
Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di concessione della tariffa incentivante, il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del decreto, comunica al soggetto responsabile la tariffa riconosciuta e stipula la relativa convenzione.


7. Modalità Erogazione Incentivazione
• Il Soggetto Responsabile comunica su base mensile al GSE l’energia prodotta dall’impianto FV, avvalendosi, se lo ritiene necessario, del Gestore della Rete locale per la misura dell’energia elettrica prodotta,
• Il Soggetto Responsabile invia al GSE, su base annuale e riferita all’anno solare precedente, copia della dichiarazione di produzione d’energia elettrica presentata all’Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) per impianti di potenza superiore a 20 kWp,
• Il GSE verifica i dati di produzione trasmessi dai Soggetti Responsabili, avvalendosi delle misure dell’energia elettrica rilevate dai gestori di rete cui l’impianto FV è collegato,
• Il pagamento delle tariffe incentivanti è effettuato dal GSE, che eroga un corrispettivo pari al prodotto tra l’energia elettrica prodotta e la tariffa incentivante
• Per impianti FV di potenza superiore a 20 kWp nel mese successivo a quello in cui l’ammontare cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 500 Euro,
• Per impianti FV di potenza fino a 20 kWp nel mese successivo a quello in cui l’ammontare cumulato di detto corrispettivo supera il valore di 250 Euro,
• Il GSE effettua sopralluoghi a campione per accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi. Nel caso di corrispettivi annui superiori a 1.000 per ogni kWp di potenza nominale dell’impianto FV il GSE effettua un sopraluogo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 6.3 della Deliberazione 188/05 dell’AEEG.

8. Condizioni per la Cumulabilità
Le tariffe incentivanti
• non sono applicabili in caso di benefici della detrazione fiscale,
• non sono applicabili all’elettricità prodotta da impianti FV per la cui realizzazione siano stati concessi
• incentivi pubblici in conto capitale eccedenti il 20% del costo dell’investimento,
• incentivi erogati nell’ambito del programma “Tetti Fotovoltaici”
• non sono compatibili con
• i certificati verdi,
• i titoli derivanti dall’applicazione del Dlgs 16/03/99 n. 79

9. Costi di Connessione alla Rete
I corrispettivi che i produttori devono riconoscere al gestore di rete cui l’impianto è connesso sono stati determinati dall’AEEG in:

    • Per Impianti con Potenza Nominale fino a 20 kWp 30 €/anno
    • Per Impianti con Potenza Nominale superiore a 20 kWp 120 €/anno+ 0,5% del valore dell’energia
       ceduta fino ad un massimo di € 3.500.
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    3 KW fino / bis 20 KW           	0,365 €/kwh
      Potenza / Leistung		non integrato / nicht integriert
    1 KW fino / bis 3 KW           	0,384 €/kwh
           da / ab 20 KW           	0,346 €/kwh
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